18.09.12 – Nota a sentenza – Trib. di Modena, sent. 8 marzo 2012, n. 466 (di Annalaura Carbone)

La sentenza n. 466 del Tribunale di Modena, pubblicata lo scorso 20 marzo, prosegue il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sorto da tempo intorno all’intrinseca pericolosità dell’attività sciistica in genere, come qualche autore energicamente sostiene, stante l’elevata velocità con cui – specie in campo NON agonistico – normalmente procedono gli sportivi, la frequenza degli incidenti e l’affollamento delle piste.

Sul punto, è opportuno premettere che il legislatore ha rivolto una maggiore, speciale attenzione all’attività sciistica non agonistica, soffermandosi sulla sicurezza nella pratica degli sport invernali (cfr. l. n. 262/2003) e dettando, altresì, una normativa molto precisa e rigorosa per la gestione delle aree sciabili attrezzate (cfr. l. 363/2003).

Posto, dunque, che l’attività non agonistica reca, in re ipsa, maggiori pericolosità, connesse al minor grado di attenzione che uno sportivo non professionista potrebbe dedicare all’attività stessa, appare corretta la decisione dei Giudici emiliani, i quali non hanno ravvisato, nell’occupazione lavorativa dello sciatore professionista, i crismi delle attività ex art. 2050 c.c., che, per loro stessa natura o per i mezzi impiegati (in questo caso, gli sci) rendono probabile – e non semplicemente possibile – il verificarsi di un evento dannoso.

A questo proposito, è appena il caso di ricordare che colui che pratica le attività che rientrano nelle previsioni dell’art. 2050 c.c. è tenuto a risarcire il danno se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

Dopo aver stabilito che l’attività sciistica professionistica non rientra nella previsione dell’art. 2050 c.c., il Tribunale di Modena ha intenzionalmente esteso le conseguenze della sua pronuncia ad un altro aspetto della fattispecie, ossia la mancata attinenza con la previsione di cui all’art. 2054 c.c., dedicato alla circolazione di veicoli.

Sul punto, i giudici hanno affermato che, vista l’inapplicabilità dell’art. 2050 all’ipotesi in parola, non si ravvisa alcun tipo di analogia neanche con l’ipotesi sub 2054, che potrebbe trarre in inganno un interprete meno attento, spinto a considerare l’attrezzo sportivo dello sci alla stregua di un veicolo automobilistico.

Fatta la necessaria chiarezza su questo punto preliminare, il Tribunale conclude sottolineando l’inapplicabilità delle presunzioni di cui all’art. 2054 all’ipotesi di danno derivato da attività sciistica agonistica, nel senso che, in tale ipotesi, NON si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti (rectius, degli sciatori) abbia concorso ugualmente a produrre l’evento dannoso.

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